La ricerca di fonti di finanziamento costituisce uno dei principali ostacoli in cui si imbattono le aziende nell’arco della loro vita. In un sistema creditizio sempre più chiuso e asfittico – complice la congiuntura economico-finanziaria negativa dell’ultimo decennio – ottenere liquidità per realizzare i progetti imprenditoriali è sempre più arduo. Gli istituti di credito, infatti, vuoi per vincoli esterni, vuoi per deficit di lungimiranza, condizionano l’accesso al credito a limiti e paletti assai vincolanti e spesso insostenibili per l’imprenditore.
Per tali ragioni negli ultimi anni si è diffuso un metodo di approvvigionamento di denaro caratterizzato dal ricorso alla collettività, in un’ottica latamente riconducibile al principio di sussidiarietà orizzontale: il crowdfunding. Invero, con tale lemma ci si riferisce ad un universo cangiante al cui interno sono ricomprese diverse modalità di auto-finanziamento. Con questo articolo cercheremo di delineare le principali e, soprattutto, la loro traduzione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Occorre innanzitutto delineare il significato del sostantivo inglese crowdfunding. Con esso si intende il finanziamento della folla, ovvero il finanziamento dal basso o finanziamento collettivo. Wikipedia lo definisce come “un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse”. Si scorgono immediatamente le implicazioni logiche con il principio di sussidiarietà orizzontale, qui da intendersi quale specifica applicazione del fenomeno della “disintermediazione finanziaria”. Esistono diverse forme di crowdfunding:
- equity crowdfunding –> si
Articolo molto interessante e ben scritto, complimenti!