Tradizione vs Modernità: l’incerto cammino delle notifiche telematiche

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 16 septies, D.L. n. 179/2012, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le 21 ed entro le 23:59, si perfezioni per il notificante alle ore 7:00 del giorno successivo a quello di invio e non al momento di generazione della suddetta ricevuta.

La norma de qua rinviene il suo fondamento nell’art. 147 c.p.c. la cui ratio è quella di tutelare il diritto costituzionalmente garantito dell’inviolabilità del domicilio (sub species del diritto al riposo e alla tranquillità durante le ore serali), sterilizzando l’efficacia della notifica avvenuta nel lasso di tempo intercorrente tra le 21:00 e le 24:00.

Tale prescrizione normativa assume significato solo se rapportata alle tradizionali modalità di notifica degli atti giudiziari, mentre risulta illogica se declinata all’interno dell’innovativo panorama telematico.

Questa la conclusione cui è giunto il Giudice delle leggi nella recente sentenza n. 75 del 9 gennaio 2019, per cui la “scindibilità soggettiva degli effetti” del procedimento notificatorio non ha ragion d’essere allorquando il notificante provveda mediante Pec, atteso che si realizzerebbe un’irragionevole equiparazione tra domicilio fisico e domicilio digitale, in palese violazione dell’art. 3 Cost.

Ciò si traduce sul piano concreto nella possibilità di notificare un atto in scadenza fino alle 23:59 dell’ultimo giorno utile, senza che tale notifica sia considerata “tardiva” per il notificante, facendo salvi gli effetti tipici di tale procedimento.

Tuttavia, sempre in ambito di notifiche telematiche, restano dei nodi assai problematici relativi al registro ove esse vengono estratte. Recentemente sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione la quale ha stabilito incomprensibilmente l’irrilevanza dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), in difformità al paradigma normativo che invece prevede espressamente la rilevanza ai fini delle notifiche effettuate a mezzo Pec degli indirizzi estratti dal predetto indice (al pari del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – ReGIndE).

Questa distorsione del dato normativo non trova alcun fondamento ed è assolutamente non condivisibile, complicando in maniera “diabolica” la vita professionale di tutti coloro che quotidianamente devono misurarsi con queste tematiche.

Pertanto, il cammino delle notifiche telematiche, nonostante il segnalato recente intervento della Corte Costituzionale, è ancora pieno di insidie e ostacoli la cui esistenza ne mina, in parte, gli obiettivi di “snellimento” e semplificazione.

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