L’annosa questione del corretto criterio di calcolo delle pensioni degli ex militari è giunta ad un incredibile punto di svolta con la recente sentenza della Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti.
Come noto, infatti, ai militari in congedo è destinata ad applicarsi una normativa ad hoc, il D.P.R. n. 1092/1973, il quale all’art. 54 prevede
- La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu’ di venti anni di servizio utile e’ pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
- La percentuale di cui sopra e’ aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Tale disposizione è stata al centro di un acceso contrasto giurisprudenziale circa la sua applicabilità ai militari in pensione, giacché l’INPS in maniera del tutto scorretta ha liquidato le loro pensioni sulla base di un’aliquota più bassa, muovendo da un’erronea interpretazione normativa.
La problematica riguarda principalmente i militari arruolati (Guardia di Finanza, Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato etc.) che, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva tra 15 e 20 anni e la cui pensione sia liquidata con il “sistema misto” (retributivo/contributivo).
A tali soggetti deve applicarsi l’aliquota del 44% di cui all’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 e, pertanto, gli stessi potranno ottenere in giudizio il corretto ri-calcolo della propria pensione con un aumento di una cifra compresa tra i 150 e i 300 € mensili.
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