Oggi affronteremo l’annosa tematica del rimborso dell’Irap versata e analizzeremo brevemente i suoi presupposti applicativi.
Scopri come fare per ottenere il rimborso dell’imposta versata indebitamente!
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Il presupposto dell’imposta
L’IRAP, la cui istituzione è stata prevista dalla L. n. 662/1996 (art. 3 commi 143-144) e disciplinata, poi, dal D.L.gs. n. 446/1997, è un’imposta il cui presupposto costitutivo è individuato dall’art. 2 nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi (la cosiddetta “autonoma organizzazione“).
Si tratta di un’imposta di tipo diretto volta a “colpire” una tipologia di capacità contributiva impersonale, basata sulla plusvalenza produttiva data dalla combinazione di uomini, macchine e materiali, dunque una capacità autonoma “reale” che prescinde da quella contributiva personale propria del singolo percettore di reddito.
In altri termini l’imposta in esame intacca il “quid pluris” in termini di produzione offerto dall’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, la cui magnitudine ed entità sono commisurate all’incidenza dei fattori produttivi spiegati nell’ambito dell’attività stessa.
Come ottenere il rimborso?
L’azione è finalizzata al rimborso dell’IRAP versata dai liberi professionisti.
Come detto in precedenza, ogni volta che manchi il presupposto dell’autonoma organizzazione il libero professionista che abbia versato delle somme di denaro a titolo di Irap ha diritto alla loro restituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Affinché si concretizzi tale diritto di restituzione è necessario che:
- il contribuente non sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
- abbia alle proprie dipendenze personale con mansioni meramente esecutive.
Su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9451/2016; Cass. Civ. n. 7291/2016) ha operato un chiarimento di non poco momento, stabilendo che non tutte le organizzazioni che si avvalgono di lavoro occasionale altrui sono necessariamente catalogabili tra i soggetti passivi d’imposta.
In particolare il requisito che giustifica il pagamento del tributo non è integrato allorquando il professionista si avvale di personale finalizzato all’esercizio di mansioni generiche o di segreteria, ovvero meramente esecutive, che apportano all’attività svolta un contributo del tutto mediato e generico, giacché in tali casi non può dirsi verificato il quid pluris in termini di plusvalenza produttiva.
Dunque, il libero professionista può chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP ogni qualvolta non abbia lavoratori alle proprie dipendenze, ovvero abbia dipendenti con mere mansioni esecutive (ad esempio segreteria), non impieghi beni eccedenti la “normale” produzione del servizio oppure siano strettamente necessari all’esercizio della professione, non si avvalga di professionisti esterni per la realizzazione di servizi connessi alla propria professione (anche in questo caso dipende dalla quantità e dal valore delle prestazioni richieste a terzi).
L’istanza si presenta tramite una semplice PEC all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, generalmente, è sufficiente ai fini dell’ottenimento del rimborso, senza cioè dover incardinare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
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