Lario Vs Berlusconi: la parola alla Corte di Cassazione

Recentemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato la spinosa questione relativa ai criteri di determinazione dell’assegno divorzile, innovando la materia rispetto agli orientamenti giurisprudenziali precedenti.

Ci siamo già occupati della materia in questo post, ma oggi la affronteremo partendo da un caso concreto che, data la notorietà dei protagonisti coinvolti, ha avuto un rilevante clamore mediatico: il divorzio Lario – Berlusconi.

Lungi dal sottoscritto ripercorrere le vicende giudiziarie/politiche che hanno contribuito al venir meno della cd. affectio coniugalis tra la Sig.ra Lario e il Sig. Berlusconi, in questo post analizzeremo brevemente gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito, sino ad arrivare alla recentissima ordinanza della Corte di Cassazione pronunciatasi sul caso di specie (Ordinanza n. 21926 del 30 agosto 2019).

La sentenza “Grilli”

Come noto il punto di “rottura” rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale si è avuto con la Sentenza “Grilli” (Cass. n. 11504/2017), la quale per la prima volta ha svincolato la determinazione dell’importo dell’assegno divorzile dal tenore di vita “endoconiugale”, ancorandolo invece al parametro della indipendenza economica dell’ex coniuge.

In altri termini, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che l’assegno corrisposto in favore dell’ex coniuge non deve essere calcolato sulla base del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ma sulla effettiva attitudine dell’ex coniuge ad essere autonomo ed economicamente indipendente.

La parola alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

La rilevanza della pronuncia ha generato, come prevedibile, un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che è culminato con la sentenza resa a sezioni unite dalla Corte di Cassazione n. 18287/2018, attraverso la quale gli “ermellini” (n.d.a. no, non siete stati improvvisamente catapultati in una puntata di Superquark, vengono chiamati così i Giudici della Cassazione per via del curioso indumento che indossano negli eventi ufficiali) hanno precisato le modalità di applicazione concreta del criterio stabilito dalla sentenza “Grilli” del 2017.

In particolare hanno affermato che, data la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, esso non può essere quantificato solo sulla base del criterio dell’indipendenza economica dell’ex coniuge, ma deve necessariamente prendere in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale.

Tutto ciò in riferimento anche alla durata del matrimonio, alle future prospettive di reddito ed all’età dell’ex coniuge.

In questo senso, dunque, l’assegno ha una funzione compensativa e perequativa, poiché volto a ri-equilibrare la situazione economica dei due (ex) coniugi, con riguardo a quello che tra i due ha rinunciato alle proprie aspirazioni lavorative, contribuendo in maniera rilevante alla conduzione della vita familiare e alla crescita del patrimonio comune e personale.

Il caso emblematico: Lario vs Berlusconi

Ripercorso brevemente il mutamento giurisprudenziale in materia, possiamo ora calarci nell’analisi del divorzio Lario – Berlusconi.

In primo grado il Tribunale di Monza aveva riconosciuto alla Sig.ra Lario un assegno mensile di 1.400.000 €, sulla base del criterio del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

In Appello la sentenza veniva ribaltata a favore del Sig. Berlusconi con azzeramento dell’importo dell’assegno mensile e conseguente restituzione di quanto sino ad allora dallo stesso corrisposto (circa 45 milioni di Euro), in virtù del principio dell’autosufficienza economica della richiedente e non già del tenore di vita endoconiugale.

Ovviamente la vicenda è approdata in Cassazione, la quale ha confermato la sentenza di appello facendo applicazione dei principi esposti in precedenza, declinandoli secondo le risultanze del caso concreto.

In riferimento al ruolo e al contributo della Sig.ra Lario in costanza di matrimonio – riconosciuto come prevalente se non esaustivo nella conduzione della vita familiare, in particolare esplicata nella funzione educativa oltre che di cura ed assistenza dei figli – la Cassazione ha escluso che tale circostanza abbia interferito causalmente sulle proprie condizioni economico-patrimoniali.

Infatti, lo squilibrio economico tra i due coniugi non deriva certamente dall’impostazione della vita familiare, dal momento che il Sig. Berlusconi già godeva di una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio.

Per quanto riguarda invece la frustrazione delle aspettative professionali della Sig.ra Lario – argomento difensivo impiegato nei precedenti gradi di giudizio – i Giudici sul punto hanno affermato che le acquisizioni economico patrimoniali pervenute in costanza di matrimonio (partecipazioni societarie, immobili, gioielli di ingente valore) hanno largamente compensato il sacrificio delle aspettative professionali.

 

Avv. Alessandro Ceci

Non ho nulla da aggiungere

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *