Oggi affronteremo la delicata questione della tutela contrattuale preventiva negli acquisti e delle nuove modalità di risoluzione delle possibili controversie nell’e-commerce, non sufficientemente pubblicizzate al grande pubblico da parte di istituzioni e imprese private.
Quale migliore occasione se non la messa in vendita in data odierna del nuovissimo modello di iPhone 11, oggetto del desiderio di moltissimi, spesso acquistato online per evitare le lunghissime code presso i vari stores?
Le condizioni contrattuali relative ad ogni transazione o acquisto effettuato (online o brevi manu) meritano di essere sottoposte ad un vaglio preventivo molto attento e ponderato per non incorrere in spiacevoli sorprese o in errori facilmente evitabili.
In realtà, infatti, se da un lato le numerose clausole e condizioni contrattuali possono inizialmente ingenerare nel potenziale cliente spavento oppure scarso interesse, dall’altro la loro piena conoscenza può rendere più sicuri e consapevoli dell’acquisto effettuato oppure, in alternativa, può far desistere dal procedere all’acquisto stesso.
Tale operazione, che certamente riveste carattere di automatismo nel giurista, tuttavia non è assolutamente preclusa ai “non addetti ai lavori”.
Si pensi all’acquisto di uno smartphone, sia esso effettuato online oppure di persona presso i vari punti vendita. In quest’ultima evenienza, al di là della possibilità di corrispondere in un’unica soluzione il prezzo di acquisto, opzione questa sempre meno comoda da percorrere in virtù delle cifre elevate che alcuni apparecchi telefonici hanno raggiunto (si pensi all’iPhone 11, in uscita in Italia nella giornata odierna – tra l’altro già in vendita presso alcuni stores online – che ha un costo compreso tra € 839,00 ed € 1.689,00, a seconda dei modelli), come è noto, esistono modalità di acquisto alternative tra loro:
- acquisto a rate tramite finanziamento o prestito personale;
- acquisto con permuta che consente, tramite la consegna di uno smartphone o iPhone usato, di ottenere uno “sconto” sul nuovo prodotto;
- acquisto tramite offerte con piano tariffario incluso, praticate da diversi Operatori e consistenti nell’abbinare all’acquisto di uno smartphone o iPhone anche un abbonamento telefonico.
E’ ovvio che tutte le predette modalità di acquisto non devono assolutamente prescindere da un’attenta lettura e verifica di ogni clausola e condizione contrattuale.
Inoltre, in caso di finanziamento, è buona norma verificare la correttezza degli interessi praticati e la loro corrispondenza con il valore del TAEG previsto dal modulo europeo SECCI (acronimo di Standard European Consumer Credit Information).
Per quanto riguarda, invece, le offerte abbinate ad un abbonamento telefonico, occorrerà verificare l’eventuale esistenza di clausole che prevedano un vincolo temporale da rispettare (ad es.: 24 o 30 mesi), il cui mancato rispetto potrebbe comportare il pagamento, in ogni caso, delle rimanenti rate dovute per l’acquisto del telefono, oltre ad eventuali penali accessorie.
In riferimento, invece, all’eventuale insorgenza di controversie relative agli acquisti online, ferma restando in ogni caso la validità di quanto appena descritto, è stata ideata – inoltre – una nuova procedura di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, al fine di migliorare l’assistenza al cliente e di rendere più semplice e meno oneroso, dunque, a tale categoria l’accesso alla giustizia.
Infatti, con specifico riferimento all’e-commerce, si segnala che il Regolamento Europeo n. 524/2013 (nda clicca se hai coraggio!) sulle Online Dispute Resolution (ODR), ha introdotto in maniera innovativa alcune procedure destinate a risolvere in via stragiudiziale le controversie sorte tra aziende e consumatori (e imprese) e derivanti dai contratti relativi all’acquisto online di beni e servizi.
La Direttiva europea sulle Alternative Dispute Resolution (ADR – ossia, metodi di risoluzione delle controversie alternativi alle vie giudiziali) unitamente al predetto Regolamento, ha previsto per la prima volta un corpus coordinato e unitario di regole in tale settore.
Si tratta, in breve, di una “piattaforma web online” per tutta l’Unione Europea predisposta al fine di risolvere le controversie, in maniera alternativa alla via giudiziale.
Dunque, per risolvere stragiudizialmente le controversie con le imprese derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i marketplace (siti internet di intermediazione per la compravendita di un bene o un servizio), i clienti possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR, gestita dalla Commissione Europea.
L’indirizzo web delle piattaforma ODR deve essere raggiungibile anche direttamente dal sito dell’impresa con la quale si stipula il contratto di acquisto di beni o servizi.
In ossequio all’articolo 14 del Regolamento, infatti, tutte le imprese che operano nell’e-commerce, sono tenute a pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR.
A seguito dell’accesso al sito, è possibile scegliere l’organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura.
Si tratta, a ben vedere, di una possibilità che consente ai consumatori residenti nel territorio dell’Unione Europea di presentare i propri reclami, relativi a contratti stipulati online (sia per l’acquisto di beni che di servizi), con aziende aventi sede nella UE.
Presupposti indefettibili per poter accedere a tale tutela è che si tratti di controversie relative a beni o servizi venduti online da un’azienda avente sede nella UE e acquistati da consumatori (o imprese) residenti anch’essi nella UE.
Purtroppo, ad oggi, pur a fronte di un considerevole numero di transazioni effettuate online, tale innovativa procedura non ha sortito l’effetto sperato in quanto è stata attivata solo da un esiguo numero di utenti.
E’ pertanto auspicabile, anche nell’ottica di effettività della normativa europea, che questo prezioso strumento sia oggetto di una più ampia diffusione e pubblicizzazione.