Plagio, o non plagio, questo è il dilemma

Oggi proviamo a spostare il focus su un importante aspetto attinente al Diritto d’Autore, ossia uno tra quei luoghi immateriali in cui si incontrano Diritto e Musica.

Chi di noi non ha mai sentito parlare del cd. “plagio musicale” con tutte le implicazioni e conseguenze che ne derivano? Non è infrequente, infatti, che tale fattispecie ricorra nel panorama musicale.

Lungi dal voler essere esaustivi sul punto, considerata la complessità della materia e delle sue diverse declinazioni, cercheremo di fornire alcuni cenni generali sull’argomento.

Il plagio musicale trova disciplina, innanzitutto, nella Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) che, all’art. 1, annovera tra le opere dell’ingegno di carattere creativo protette anche quelle che appartengono alla musica.

Con riguardo alla sua eziologia, il plagio, in via generica, può essere conseguenza sia di un’attività volontaria, tesa ad emulare deliberatamente e fedelmente un’opera altrui, oppure può avvenire in maniera involontaria, ossia, come attività posta in essere in quanto espressione del background musicale dell’artista e, come tale, in assenza di intenzionalità e consapevolezza dell’abuso che si sta commettendo.

Tale distinzione non ha alcuna valenza in diritto, in quanto è rilevante sia il plagio effettuato intenzionalmente (con dolo), sia quando esso sia posto in essere in difetto di volontà e coscienza di “copiare” un brano altrui (colpa).

Inoltre, il plagio può riferirsi sia ad un’opera già pubblicata, sia ad un’opera altrui ancora inedita (abuso del diritto di prima pubblicazione).

Ogni opera musicale consta di tre elementi fondamentali:

  • la melodia;
  • l’armonia;
  • il ritmo.

In riferimento alla melodia, la Giurisprudenza è incline ad escludere il plagio allorché essa, a causa della sua semplicità, manchi del requisito dell’originalità rispetto a numerosi brani precedenti. Ciò in ossequio, innanzitutto, anche alla predetta L. n. 633/1941, che, all’art 2, n. 2), ritiene degne di protezione anche “… le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale..“, con ciò individuando l’originalità come elemento indefettibile dell’opera, ai fini della sua tutela.

Dunque, il carattere creativo e la novità dell’opera rappresentano elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno.

Tuttavia, deve essere rilevato che la coincidenza di un frammento musicale melodico non indica, di per sé, plagio. Né è possibile aderire tout court alla diffusa convinzione in base alla quale si verifichi un’ipotesi di plagio allorché otto battute di due brani siano identiche, in quanto gli elementi da valutare che compongono una canzone sono molteplici.

Pertanto, in linea generale, nel giudizio relativo all’assunto plagio, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Cassazione in diverse pronunce, ogni giudice, con l’ausilio ovviamente di un consulente tecnico, dovrà verificare preliminarmente la sussistenza degli elementi di creatività del frammento musicale che si assume plagiato, per poi valutare – attraverso un’indagine comparativa delle due opere – se siano interessate da plagio tutti le predette componenti melodiche, armoniche e ritmiche.

Se sul piano civilistico sono applicabili le sanzioni previste a difesa della paternità dell’opera (art. 168 e ss., Legge sul diritto d’autore), nell’impianto penalistico il plagio non integra una figura autonoma di reato, bensì esso si configura come mera aggravante del reato di contraffazione. La contraffazione, in particolare, presuppone lo sfruttamento economico di un’opera altrui. 

In questo vastissimo panorama, sono stati innumerevoli i casi di presunto plagio che hanno dato origine a contese giudiziarie tra artisti famosi.

Uno tra i casi più emblematici, nonché curiosi, degli ultimi anni, soprattutto in virtù della diversa vocazione artistica dei soggetti coinvolti, è stato quello relativo alla controversia insorta tra Al Bano e Michael Jackson, in riferimento ad un caso di plagio lamentato dal cantante nostrano. 

In particolare, Al Bano aveva denunciato la star statunitense per la netta “somiglianza” tra il proprio brano “I cigni di Balaka” e il brano “Will you be there” di Jackson. 

L’alterco, dopo alterne vicende processuali, si è poi concluso “a reti inviolate”, in quanto i brani in questione vennero giudicati privi di originalità e, pertanto, non è stata ravvisata un’ipotesi di plagio poiché è risultato che entrambi i brani fossero ispirati a vecchi blues americani privi di diritti d’autore (sprovvisti di copyright).

Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni torneremo ancora sul tema con approfondimenti e altri casi giudiziari di plagio che hanno visto coinvolti numerosi e famosi artisti nel corso degli anni.

 

Avv. Michele Funari

 

 

Si dice in giro, Fidentino, che tu le mie poesie | reciti in pubblico come se fossero le tue. | Te le regalerò, se vuoi che si dicano mie: comprale | se vuoi che si dica che sono tue, e non saranno più mie

Marco Valerio Marziale

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