RC auto: la Corte di Cassazione apre al risarcimento anche per danni in aree private

 

Con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate di una questione di particolare importanza relativa all’operatività della garanzia per R.C. Auto, ampliando la portata dell’art. 122 Codice delle Assicurazioni private e conseguentemente ammettendo la risarcibilità anche per danni verificatasi in aree private.

Come è noto, il predetto articolo, al primo comma, prevede che i veicoli a motore posti “in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” debbano essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Nello specifico, il caso oggetto di giudizio era relativo ad un sinistro avvenuto in un’area privata e recintata, tra il giardino e la rampa di accesso del garage di un’abitazione privata. Tale sinistro, peraltro, aveva cagionato il decesso di un soggetto investito dall’auto.

Nel precedente grado di giudizio, in estrema sintesi, i Giudici di merito avevano escluso l’applicabilità nella specie della copertura assicurativa per la R.C.A. ritenendo che non vi fosse azione diretta verso l’assicuratore del responsabile in quanto il sinistro si era verificato in un’area non equiparabile a strada pubblica, non avendovi libero accesso un numero indeterminato di persone. 

Pertanto, le Sezioni Unite, investite della vicenda, rilevando un apparente contrasto con la normativa e la giurisprudenza eurounitaria, si sono interrogate sui due concetti di “circolazione stradale” e di “strade ad uso pubblico e su aree ad esse equiparate”, statuendo che la circolazione su aree equiparate alle strade pubbliche debba intendersi come quella avente luogo su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato, anche in strade private, in modo conforme alla sua funzione abituale. 

Pertanto, la Suprema Corte ha aderito alla interpretazione estensiva di matrice europea del concetto di “circolazione” di cui all’art. 122 Codice Assicurazioni private. 

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza comunitaria, la sentenza in commento ha esteso l’operatività della garanzia per R.C.A. a tutti i sinistri avvenuti su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

E’ evidente come le SS. UU. abbiano ampliato l’interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad oggi ed in contrasto con la normativa e giurisprudenza comunitaria, soffermandosi e dando maggiore rilevanza al concetto di uso del veicolo piuttosto che alla natura delle strade o delle aree in cui si verifica il sinistro.

 

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