Oggi parleremo di una recente sentenza della Corte di Cassazione inerente i cosiddetti autovelox “mobili”, offrendo una compiuta e (ci auguriamo) definitiva risoluzione di una problematica già nota: l’obbligo di pre-segnalazione dei rilevatori mobili di velocità. L’argomento, benché possa apparire semplice, ha in realtà un impatto elevatissimo, considerata la mole di sanzioni che vengono comminate ogni giorno.
Buona lettura!
La Cassazione con l’ordinanza n. 29595 del 22.10.2021 ha affermato che l’obbligo di segnalazione previsto per i dispositivi di rilevazione della velocità fissi si estende anche ai dispositivi mobili (c.d. “Scout Speed”). Questi ultimi, come è noto, sono apparecchi che riescono a rilevare la velocità dei veicoli anche in modalità dinamica, potendo essere posizionati sia su un’autovettura di servizio in movimento, sia su un’auto ferma sulla strada.
Per meglio comprendere la questione, occorre preliminarmente rammentare che l’art. 142, co. 6-bis, Codice della Strada, prevede in generale che tutti gli apparecchi di rilevazione della velocità – siano essi autovelox oppure altri dispositivi – debbano essere visibili e preventivamente segnalati.
In particolare, il predetto art. 142, co. 6-bis, C.d.S., recita: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”.
Fin qui tutto chiaro, se non fosse che proprio in base a quanto stabilito dal D.M. 15 agosto 2007, art. 3, attuativo del suddetto art. 142, co. 6-bis, C.d.S. (nonché come confermato dal successivo D.M. 13 giugno 2017, n. 282), risulta non obbligatoria la preventiva segnalazione per i dispositivi di rilevamento della velocità in maniera dinamica installati a bordo di veicoli.
In sostanza, in base al Decreto Ministeriale, l’obbligo di segnalazione preventiva e di visibilità non opererebbe in caso di autovelox o altri dispositivi “mobili”.
Tale conflitto è stato risolto dalla Suprema Corte sulla scorta della considerazione che le previsioni attuative rimesse al Decreto Ministeriale circa le modalità di utilizzo e di segnalazione delle postazioni si controllo della velocità, opera pur sempre nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e di visibilità dei rilevatori di velocità prevista dal predetto art. 142, co. 6-bis, Codice della Strada che, essendo legge ordinaria dello Stato, non può essere derogata da una fonte normativa di rango inferiore e secondario quale è quella emanata con il Decreto Ministeriale.
Ne discende, che in caso di contrasto fra le previsioni della legge (in questo caso il Codice della Strada) e quelle del Decreto Ministeriale, queste ultime dovranno essere disapplicate dal Giudice ordinario.
Dunque, qualora gli autovelox “mobili” non risultino segnalati in maniera opportuna, la relativa sanzione comminata potrà essere impugnata e conseguentemente annullata per violazione dell’art. 142 co. 6-bis del Codice della Strada.