Aggiungi un posto a tavola: il contraddittorio delle Assicurazioni nei giudizi di responsabilità medica

Aggiungi un posto a tavola, ovvero come e perché le compagnie di assicurazioni dovrebbero partecipare nei giudizi di responsabilità medica.

La tematica – tecnicamente definibile come estensione del litisconsorzio – assume rilievo a causa della atavica inerzia del Legislatore nostrano il quale, nonostante le dichiarazioni di intenti, ancora non ha emanato i decreti attuativi della Legge “Gelli-Bianco” (sul punto si segnala la recentissima approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni della bozza di decreto, per la cui emanazione però si attende ancora il parere del Consiglio di Stato).

L’analisi muoverà da una ordinanza del Tribunale di Tivoli (SCARICA IL PDF) emessa in un giudizio patrocinato dal nostro Studio, il cui contenuto, ancorché breve, segna un passaggio importante non solo e non tanto sotto il profilo processuale, quanto piuttosto sotto il profilo sostanziale.

Infatti, il Giudice, accogliendo la nostra istanza di integrazione del contraddittorio, ha ordinato la partecipazione al processo anche della Compagnia Assicurativa della struttura sanitaria chiamata in giudizio, in quanto unico soggetto solvibile in caso di risarcimento del danno.

Prima di procedere, però, è opportuno offrire al lettore digiuno di nozioni processuali un brevissimo ma indispensabile glossario al fine di rendere fruibile il contenuto dell’articolo.

  • LITISCONSORZIO presenza di più attori o più convenuti all’interno dello stesso processo. Si distingue in necessario o facoltativo.
    Nel primo caso la sentenza non può essere resa dal Giudice se non nei confronti di più parti, quindi esse devono agire o essere convenute nello stesso processo.

    Nel secondo caso, invece, la presenza di più parti all’interno dello stesso processo è giustificata dall’esistenza di un vincolo di connessione e trova il proprio fondamento nelle esigenze di economia processuale, effettività e rapidità della tutela giurisdizionale;
  • ORDINANZA provvedimento emesso dal Giudice mediante il quale viene regolato lo svolgimento del processo e risolte le questioni riguardanti l’iter procedimentale.

Buona lettura!

Il fatto

A seguito di una caduta accidentale, un uomo si recava presso il Pronto Soccorso della sua città ove contraeva a distanza di pochi giorni dal suo ingresso una batterio nosocomiale (dell’incidenza del fenomeno delle infezioni nosocomiali ne abbiamo già parlato qui) che lo conduceva a morte nell’arco di poche settimane.

Dopo il decesso si recavano presso il nostro Studio i figli dell’uomo, i quali, avendo percepito più di un’anomalia, ci chiedevano di valutare l’accaduto con l’ausilio del nostro medico legale di fiducia.

All’esito della perizia effettuata sulla cartella clinica e su tutti gli esami strumentali fatti dal defunto durante la sua breve degenza, il Medico legale interpellato – coaudiuvato da altro specialista del settore – concludeva nel senso di ritenere responsabile del decesso la struttura sanitaria ospitante per non aver attuato in concreto i protocolli clinici volti ad evitare l’insorgenza e la propagazione delle infezioni nosocomiali.

Tale conclusione era motivata sulla base di due elementi fondamentali:

  1. l’assenza di processi infettivi all’ingresso nella struttura;
  2. l’insorgenza dell’infezione a distanza di diversi giorni dal ricovero.

Sulla scorta del parere medico-legale di parte, i figli del defunto decidevano di agire contro la struttura, chiedendo l’accertamento della responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno subito (sia in proprio, sia iure successionis). La strategia adottata dallo Studio è stata quella di agire tramite consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., in quanto strumento ritenuto più veloce ed efficace rispetto alla mediaconciliazione.

Gli aspetti processuali

Dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, il Legislatore ha innovato profondamente la materia della responsabilità sanitaria, prevedendo alternativamente i seguenti percorsi:

PERCORSO N. 1

  • MEDIACONCILIAZIONE (condizione di procedibilità) ⇒ procedura stragiudiziale con funzione di condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio. Essa prevede la partecipazione di un terzo in qualità di mediatore il cui compito è quello di verificare la possibilità del raggiungimento di un accordo tra le parti. Il problema pratico riscontrato nella prassi applicativa è la mancata partecipazione della controparte al procedimento, atteso che non vi è allo stato alcuna norma che la imponga (sia alla struttura sanitaria, sia alla compagnia assicurativa). Pertanto, spesso la procedura si conclude con esito negativo;
  • PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE ⇒ esperita la fase della mediazione, la parte danneggiata può agire mediante giudizio a cognizione piena volto all’accertamento della eventuale responsabilità medica e della conseguente condanna al risarcimento del danno.

PERCORSO N. 2 (alternativo al primo)

  • CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE (condizione di procedibilità) ⇒ strumento processuale con funzione di condizione di procedibilità del successivo giudizio di merito (anche se comparabile ad una fase stragiudiziale) già previsto dal codice di rito all’art. 696 bis c.p.c. Esso prevede la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice contenente l’esposizione dei fatti, l’inadempimento della struttura sanitaria e il nesso di causalità con l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. Il ricorso è volto alla nomina da parte del Giudice adito di un collegio di consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) il cui compito è quello di verificare gli aspetti tecnici-scientifici della vicenda e, laddove ne ricorrano i presupposti, invitare la parte danneggiante a formulare un’offerta risarcitoria. Emerge con tutta evidenza il fine deflattivo auspicato dal Legislatore: una volta accertata sotto il profilo tecnico-scientifico la responsabilità della struttura sanitaria (o del medico), l’adesione all’invito avanzato dai CTU renderà inutile la prosecuzione del giudizio. Del pari, con ogni probabilità il giudizio non avrà prosecuzione anche nei casi in cui il collegio peritale ritenga non sussistere la responsabilità in capo alla struttura o al medico. In caso contrario, nelle ipotesi in cui il danneggiante non formuli alcuna offerta, oppure anche se formulata questa non venga accettata dal danneggiato, le risultanze probatorie saranno acquisite nel successivo giudizio, con un notevole risparmio di energie processuali e di tempi.
  • PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE ⇒ rito processuale semplificato ai sensi degli artt. 702 bis ss.c.p.c. esperito a “cognizione sommaria”, in quanto l’istruttoria è stata già espletata nella precedente fase della consulenza tecnica preventiva. Si tratta con buona evidenza di una fase congegnata dal Legislatore come eventuale, attesa la possibilità di consumare l’oggetto della controversia nella precedente e prodromica fase della consulenza tecnica preventiva. 

Le criticità della Legge Gelli-Bianco

Sebbene il testo legislativo si ponga all’interno di un contesto riformatore di ampio respiro e nonostante gli aspetti processuali designati dalla riforma appaiano senz’altro degni di nota, la legge Gelli Bianco sconta le criticità tipiche della legislazione italiana: la mancanza dei decreti ministeriali attuativi.

Si tratta di normativa di secondo grado, complementare a quella ordinaria, la cui funzione è quella di delineare e definire gli aspetti tecnici necessari per rendere operanti le norme di legge. Nel caso di specie il problema è sorto a causa del combinato disposto delle seguenti norme:

Art. 8. comma 4

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, e’ obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”;

Art. 10 comma 6

“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge […] sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie”;

Art. 12 comma 4

“Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 e’ litisconsorte necessario la struttura medesima”;

Art. 12 comma 6

“Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.

La criticità risiede nella mancata emanazione dei decreti attuativi volti alla definizione dei requisiti minimi di polizza. Tale assenza ha reso inoperante – o comunque oggetto di acceso dibattito processuale – anche la previsione relativa alla necessaria partecipazione in giudizio delle compagnie assicuratrici (il litisconsorzio cui si accennava in apertura) nella fase della consulenza tecnica preventiva. In altri termini, la previsione più innovativa in materia è stata totalmente disinnescata da questa lacuna legislativa, impedendo di fatto la partecipazione al giudizio dell’unico soggetto solvibile.

Il “diritto vivente”

Come spesso accade dinanzi ad una lacuna simile, è la giurisprudenza (il cd. diritto vivente) ad intervenire in “via suppletiva”. Beninteso, non si tratta di uno sconfinamento di poteri – impossibile stante il vigente ordinamento costituzionale – ma di una dinamica interpretativa sincronica, per cui l’applicazione di una determinata legge passa necessariamente per la sua lettura all’interno del sistema ordinamentale globalmente inteso (sostanziale e processuale).

Tradotto in termini più semplici, il diritto vivente ha inteso dare seguito alla ratio della riforma, operando una interpretazione teleologica e sistematica della normativa vigente. Tale orientamento però è tutt’altro che granitico, attesa l’esistenza di un altro filone giurisprudenziale più attento al dato formale della mancata emanazione dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco.

La strategia processuale 

Essendo questo lo stato dell’arte, la strategia adottata dallo Studio nel caso di specie è stata quella di chiedere al Giudice di ordinare ai sensi dell’art. 107 c.p.c. la partecipazione al giudizio della Compagnia assicurativa fino a quel momento silente.

Le motivazioni a sostegno dell’istanza sono le seguenti:

  • allo stato attuale, in assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 10 della L. n. 24/2017, non è consentita al ricorrente l’azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative nel giudizio di merito;

  • tuttavia, “pur non essendo pacifico che la partecipazione obbligatoria all’ATP (C.T.P.) da parte della Compagnia di Assicurazioni prevista dall’art. 8 L. n. 24/2017 comporti litisconsorzio necessario della stessa prima che diventi operativa la possibilità di azione diretta in forza del citato decreto ministeriale, è preferibile ritenere che se nessuno chiama nel procedimento per ATP (C.T.P.) la detta Compagnia, allora sarà il giudice che ne disporrà la chiamata ex art. 107 c.p.c. a cura della parte ricorrente, pure tenuto conto di esigenze di economia processuale (da valutarsi queste ultime in relazione all’intera procedura, comprensiva della fase di istruzione preventiva e della eventuale fase di merito)”;

  • dunque, la partecipazione anche in questa fase dell’impresa assicuratrice si rende opportuna al fine di ottenere un effetto “utile”, ipotizzabile solo con la presenza del soggetto solvibile (ossia la compagnia di assicurazione stessa), anche per perseguire la finalità di rango costituzionale relativa all’economicità dei mezzi processuali, per attuare la ratio conciliativa sottesa alla novella legislativa, oltre che, infine, per evitare il rischio di svolgimento di una ulteriore consulenza tecnica nell’ambito dell’eventuale successivo giudizio di merito.

La strategia, dunque, è stata ricorrere ai mezzi processuali messi a disposizione dal codice (l’intervento su ordine del Giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c.), offrendo al giudicante uno strumento mediante il quale aggirare l’ostacolo della mancata emanazione dei decreti attuativi.
Tale strategia si è rivelata vincente: il giudice con una breve ma significativa ordinanza (SCARICA QUI) ha accolto integralmente la richiesta, ordinando alla Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria evocata in giudizio la partecipazione alla fase della consulenza tecnica preventiva.

La ragione dell’accoglimento si rinviene principalmente nella indubbia finalità conciliativa dello strumento processuale impiegato, soprattutto per come è stato congegnato dal Legislatore della riforma. Non ammettere l’integrazione del contraddittorio alla compagnia di assicurazione avrebbe di fatto svuotato di significato la lettera e la ratio della norma, rendendo sostanzialmente inutile la fase della consulenza tecnica preventiva.

Si tratta a nostro avviso di un provvedimento oculato, frutto di una interpretazione normativa lungimirante e non fossilizzata sul solo dato formale, capace di non sterilizzare la reale portata innovativa della Legge Gelli-Bianco.

In perenne attesa che il Legislatore faccia il suo dovere.

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