
Domande frequenti in materia terzo settore e associazionismo
Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica riconosciuta dallo Stato. L’Ente, inoltre, ha piena autonomia patrimoniale quindi non vi può essere confusione fra questo e il patrimonio del legale rappresentante e degli associati. La responsabilità dei singoli associati è meno ampia. Per la loro costituzione occorre che lo Statuto e l’atto costitutivo siano redatti per atto pubblico (con notaio).
Le associazioni non riconosciute (le più diffuse) al contrario possono essere costituite senza l’ausilio del notaio. E’ necessario fare molta attenzione alla formazione dello Statuto e dell’atto costitutivo per evitare che, in un secondo momento, si possa essere raggiunti da provvedimenti di diniego, sanzioni amministrative e/o fiscali.
Innanzitutto si può parlare di ente del Terzo settore solo se si è iscritti nell’apposito registro (RUNTS).
Secondo il Codice del terzo settore sono E.T.S. (Enti del Terzo Settore):
- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Occorre preparare uno Statuto e un atto costitutivo in linea con le norme del Codice. Occorre poi registrare l’Associazione presso l’Agenzia dell’Entrate pagando un’imposta di registro (pari a € 200) e richiedere il codice fiscale e/o la partita iva. In seguito l’Ente deve iscriversi al RUNTS con apposita istanza a cui vanno allegati diversi documenti. L’ufficio regionale valuta la domanda verificando che i documenti siano completi e che ci siano le condizioni per l’iscrizione che, se valutata positivamente, verrà effettuata entro i 60 giorni successivi. In caso di mancanza della documentazione necessaria l’Ufficio regionale potrà richiedere integrazioni documentali e chiarimenti cui l’interessato dovrà rispondere entro 30 giorni. Al termine dell’istruttoria, se l’Ufficio ritiene di non poter procedere all’iscrizione, comunicherà i motivi e procederà alla conclusione del procedimento.
In questo caso devi trasmigrare. Prima di farlo va valutata la necessità di una modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo e poi va richiesta la trasmigrazione. Una volta trasmigrati occorrerà attendere che l’Ufficio comunichi la necessità di eventuali integrazioni documentali.
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Devi avere necessariamente lo SPID e quindi qualora non lo avessi devi procurartelo. In genere Poste Italiane lo rilascia in una giornata.